Dei delitti e delle pene (come se non ce ne fossero già abbastanza)

14 AGO 20
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Probabilmente è il caso di estendere l'enunciato, il significato e le applicazioni del "principio di obbligatorieta' dell'azione penale", aggiungendovi un comma che ne enunci, ne significhi e ne disapplichi gli effetti in caso di flagrante assenza di reato. Giusto per evitare che il magistrato competente di un qualsivoglia caso giudiziario possa avere inventato deliberatamente egli stesso il caso medesimo, all'esclusivo fine di poter ottemperare all'obbligo di perseguirlo. E intanto, come norma transitoria applicativa del comma - in attesa di una modifica costituzionale - si potrebbe stabilire che, laddove la presunta (o designata) parte offesa dichiari al magistrato competente di non aver subito danno alcuno dalla presunta (o designata) parte offendente, ed al contempo la presunta (o designata) parte offendente dichiari al magistrato competente di non aver recato danno alcuno alla presunta (o designata) parte offesa, un apposito funzionario ministeriale intervenga e cacci immediatamente fuori dall'aula il magistrato competente. Pena - in caso d'obiezioni - la condanna senz'appello del medesimo ad un periodo di calci nel sedere non inferiore alla detenzione che l'incosciente si stava apprestando ad infliggere senza né parte lesa, né parte lesiva, né lesione alcuna.